Domande frequenti
Cosa facciamo
Che cos'è la violenza di genere e come funziona?
La violenza contro le donne è definita dalla Convenzione di Istanbul (2011) come una "violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica."
La violenza contro le donne assume varie forme:
- violenza fisica: ogni atto volto a fare del male o terrorizzare la donna che può causare una o più lesioni (lanciare oggetti, schiaffi, pugni, calci, soffocamento, minacce e/o uso di armi);
- violenza sessuale: ogni forma di coinvolgimento in attività sessuali indesiderate ottenute contro la volontà e/o con minaccia, lesive della dignità della persona;
- violenza psicologica: ogni offesa, insulto, umiliazione o mortificazione volti a intimidire, perseguitare e denigrare la donna, minandone l'autostima (controllo e gestione della vita quotidiana, minacce, svalutazione);
- violenza economica: ogni forma di privazione o controllo che limiti l'accesso all'indipendenza economica della donna (limitare o negare l'accesso alle finanze famigliari, appropriarsi dei risparmi o dei guadagni della donna);
- stalking: l'insieme di atti persecutori, ripetuti e intrusivi (minacce, pedinamenti, molestie, telefonate o attenzioni indesiderate) che creano gravi stati d'ansia e paura nella donna, tali da comportare un drastico cambio delle sue abitudini di vita.
La violenza contro le donne assume una dinamica particolare, chiamata ciclo della violenza: fasi tipiche che aumentano di frequenza e intensità seguendo l'obiettivo del partner violento, ovvero affermare il suo potere e controllo sulla donna facendola sentire sempre più debole, impotente e totalmente dipendente da lui.
Le fasi di crescita della tensione e di esplosione della violenza si avvicendano con una fase di relativa calma, detta "luna di miele", in cui rappacificazioni, pentimento e attenzioni amorevoli del partner confondono ancora di più la donna.
Come riconoscere la violenza?
Riconoscere di subire o aver subito una relazione violenta è un passo difficile ma fondamentale per poter intraprendere il percorso di uscita.
Queste semplici domande sul comportamento del partner possono aiutare nell'autovalutazione di una relazione amorosa attuale o passata.
1. Mi fa continue accuse di infedeltà, vuole sempre sapere cosa sto facendo, dove mi trovo e con chi sto?
2. Controlla il mio telefono o accede a miei account (Facebok, Twitter, altro)?
3. Mi impedisce di lavorare, studiare o avere hobby?
4. Controlla se e come spendo i miei soldi, o pretende di gestire da solo il budget famigliare?
5. Mi impedisce di frequentare amici e amiche, colleghi/e di lavoro e/o famigliari?
6. Mi insulta, critica i miei comportamenti o scredita tutto ciò che faccio, umiliandomi anche davanti ad altre persone?
7. Quando sto con lui mi sento spesso molto agitata e sotto pressione?
8. Durante un litigio si arrabbia molto, alza spesso i toni o lancia oggetti?
9. Mi prende a schiaffi, calci o pugni?
10. Dopo una forte discussione si mostra affettuoso e attento e promette che non accadrà più?
11. Minaccia di fare del male a me o alle persone a me care?
12. Mi costringe ad avere rapporti sessuali e/o mi fa sentire in colpa se non rispondo alle sue richieste?
Se hai risposto "Sì" alla maggior parte delle domande, METTITI SUBITO IN CONTATTO CON UN CENTRO ANTIVIOLENZA, chiamando il numero verde nazionale 1522 o direttamente il nostro Centro di Lucca al numero 0583 997928.
A chi rivolgersi?
Sei o sei stata vittima di episodi di violenza?
Non aspettare a chiedere aiuto! Non c'è tempo da perdere!
Indicazioni utili:
1. Cerca di riconoscere e accettare che hai vissuto o stai vivendo una qualsiasi forma di violenza. Non sottovalutare il rischio che corri. Utilizza queste semplici domande per valutare la tua situazione.
2. Avere paura ed essere disorientata è normale, ma tu non sei colpevole di niente e non devi vergognarti.
3. Rivolgiti a un Centro antiviolenza come il nostro. Al centro incontrerai donne pronte a sostenerti e aiutarti a uscire dalla situazione di violenza. Potrai ricevere un sostegno psicologico e/o una consulenza legale GRATUITI, e soprattutto non sarai più sola! Qui trovi tutti i centri antiviolenza in Italia della rete D.i.Re.
4. In caso di pericolo rivolgiti alle Forze dell'Ordine ai numeri di emergenza 113 e 122. Se non riesci a farlo da sola chiedi a qualcuno di chiamare per te. Se puoi scappare porta con te i tuoi figli e figlie, e aspetta l'arrivo delle Forze dell'Ordine.
5. In caso di ferite o lesioni recati al Pronto Soccorso e fatti rilasciare un referto dal medico di turno. Anche il medico di famiglia o qualsiasi altro medico possono rilasciarti un certificato che accerti e documenti l'accaduto.
In caso di emergenza CHIAMARE:
Forze dell'Ordine 112 - 113
Emergenza sanitaria 118
Numero verde nazionale 1522
Quali sono i miei diritti?
Che cosa si può fare dal punto di vista legale:
1. Sporgere una querela ai danni del tuo aggressore: è possibile denunciare una violenza fino a tre mesi dopo, presentandosi presso la Questura o presso la sede più vicina dei Carabinieri o della Polizia, con una certificazione medica che attesti l'avvenuta violenza.
2. Decidere di non denunciare ma poter comunque allontanare il partner violento: puoi rivolgerti a un legale per chiedere al Tribunale un ordine di protezione civile, ovvero un provvedimento con cui il Giudice può ordinare al tuo aggressore:
- di allontanarsi da casa;
- di porre fine alle condotte pregiudizievoli che pone in essere nei tuoi confronti;
- il divieto di avvicinarsi ai luoghi che frequenti o dove lavori.
3. Decidere di non denunciare ma volersi comunque difendere dallo stalking: puoi richiedere al Questore, a seguito dell'art. 8, D.L. 23.2.2009, n.11, convertito dalla L.23.4.2009, n.38, l'ammonimento di chi pone in essere nei tuoi confronti atti persecutori: il Questore una volta ascoltati i fatti potrà ammonire lo stalker, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.
Ricorda che esiste il gratuito patrocinio per le donne che hanno difficoltà economiche.
Quali sono i riferimenti normativi?
In materia di violenza contro le donne si fa riferimento alla seguente normativa nazionale:
Decreto legge 14 agosto 2013 n.93
"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.191 del 16 agosto 2013. Convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n.119.
Legge 27 giugno 2013 n.77
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa (Convenzione di Istanbul) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011.
Decreto legge 23 febbraio 2009 n.11
"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori". Convertito in legge dalla Legge 23 aprile 2009, n.38
Codice penale
- Art. 572 - Maltrattamenti contro i familiari e conviventi
- Art. 609-bis - Violenza sessuale
- Art. 609-ter - Circostanze aggravanti
- Art. 609-quater - Atti sessuali con minorenne
- Art. 609-quinquies - Corruzione di minorenne
- Art. 612-bis - Atti persecutori
Come posso aiutare un'amica o conoscente?
Come posso riconoscere una donna vittima di violenza?
Esistono dei segnali che possono aiutarci a capire se una donna e/o i suoi figli/e subiscono una qualche forma di violenza:
- Appare spesso agitata, ansiosa o depressa
- Ha difficoltà di concentrazione e prestazioni peggiori in ambito lavorativo
- Può aver confidato di aver perso la fiducia in sé stessa e/o sentirsi preoccupata per il futuro
- Sembra intimorita dal suo partner e/o restia a lasciare i figli/e da soli con lui
- Ha un atteggiamento molto cauto soprattutto in presenza del suo partner; è come se ‘camminasse sui gusci delle uova’
- Tende a non frequentare i suoi amici e amiche o parenti fino ad isolarsi
- Spesso è in ritardo o si assenta dal lavoro senza motivo
- Minimizza o non da alcuna spiegazione per la presenza di lesioni come lividi, graffi, fratture, distorsioni o tagli
- Lamenta frequenti mal di testa e/o sintomi legati allo stress che sta vivendo
Come comportarsi?
Solleva tu la questione ponendo le domande in modo delicato e senza farle un interrogatorio. Ricorda di rispettare la sua scelta: se non vuole parlarne dille che se vuole tu ci sei. Ascoltala con attenzione e prendi sul serio ciò che ti racconta e CREDILE!
Aiutala a capire che la violenza non è colpa sua, perché l’unico colpevole della violenza è chi la commette! Aiutala a ricostruire la fiducia in sé stessa per salvaguardare il benessere suo e dei suoi figli/e.
Tranquillizzala che le garantirai la massima riservatezza e discrezione. Sospendi ogni giudizio e evita di imporre consigli su quello che deve fare: sarà lei a decidere! Sostieni le sue decisioni e stai al suo fianco: DIRE BASTA è un atto che richiede tanta FORZA e CORAGGIO.
Spiegale cosa è un centro antiviolenza, puoi anche accompagnarla la prima volta.
Come aiutarla?
Informati sulle caratteristiche e sulle dinamiche peculiari della violenza contro le donne. Offrile un sostegno concreto: dalle una mano nella gestione delle difficoltà quotidiane, come occuparsi della casa o dei figli/e.
Raccogli i contatti dei Centri antiviolenza presenti sul territorio che possono offrirle risposte adeguate e competenti. Potrebbe essere utile darle un opuscolo o alcuni numeri di telefono (assicurati che li metta in un posto sicuro). Sarà ascoltata e troverà operatrici pronte a sostenerla nel percorso di fuoriuscita della violenza.
Quali reati sono punibili?
Reato di lesioni personali
Il codice penale punisce chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Lesione personale lievissima: se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni, il delitto è punibile solo a querela della persona offesa.
Lesione personale lieve: se la malattia la malattia dura da 20 a 40 giorni, è perseguibile d'ufficio, il referto è obbligatorio, pena da 3 mesi a 3 anni.
Lesione personale grave: se la malattia o la incapacità ad attendere alle proprie occupazioni supera i 40 giorni oppure vi è stato pericolo di vita per la persona offesa oppure si è prodotto un indebolimento permanente ad un senso o ad un organo. è perseguibile d'ufficio, il referto è obbligatorio, la pena è della reclusione da 3 a 7 anni.
Lesione gravissima: se la malattia è certamente o probabilmente insanabile oppure vi è stata la perdita di un senso oppure la perdita dell'uso di un organo o la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile oppure la perdita della capacità di procreare oppure una permanente grave difficoltà della favella oppure la deformazione o lo sfregio permanente del viso. E' perseguibile d'ufficio, il referto ed il mandato di cattura sono obbligatori, la pena è della reclusione da sei a dodici anni.
Reato di maltrattamenti in famiglia
Chiunque maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è perseguibile penalmente.
Le pene inflitte sono abbastanza pesanti, è infatti prevista la reclusione.
è importante sapere che perché il maltrattante venga effettivamente ed efficacemente punito è necessario dimostrare che le condotte pregiudizievoli, consistenti in continue vessazioni, da violenze sia psicologiche che fisiche, percosse, angherie di varia natura, offese pesanti alla persona, siano reiterate nel tempo. è importante, quindi, per la donna che si trovi a subire tali condotte e intenda denunciarle all'autorità, cercare di ricordare ogni singolo e piccolo episodio, indicare se alcuni di essi sono avvenuti alla presenza di testimoni come amici, familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa che possono aver udito.
Ordine di allontanamento contro gli abusi famigliari
Quando la condotta del coniuge, o di altro convivente, è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, la persona che subisce può chiedere al Giudice (civile) del Tribunale del luogo in cui risiede l'allontanamento di colui che ha tenuto il comportamento pregiudizievole. Più nello specifico, se una persona si trova a subire continui e gravi maltrattamenti di varia origine e natura da parte del compagno, coniuge, o anche figli maggiorenni, può ottenere l'emissione da parte del Giudice dell'ordine di l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia.
Tale provvedimento, qualora vi siano i presupposti previsti dalla legge e quindi in presenza di un effettivo, grave e comprovato timore di pregiudizio, può essere richiesto ed ottenuto nell'arco di un breve periodo di tempo. La richiesta può essere avanzata anche dalla parte personalmente (senza l'assistenza di un avvocato) al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante.
Stalking
L'ordinamento italiano punisce gravemente (con la reclusione da sei mesi a quattro anni) chiunque, con condotte insistenti e continuate nel tempo, minaccia o molesta qualcuno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
In pratica, sono punibili tutti quei comportamenti, nella maggior parte dei casi posti in essere da ex partner (ma talvolta anche da persone a mala pena conosciute) che, lasciati dalla propria compagnia, non accettano l'abbandono e cominciano a perseguitarla insistentemente con minacce di vario genere, con continue telefonate minatorie, con l'invio di assillanti sms a contenuto intimidatorio, squilli al telefono, telefonate mute, tallonamenti e pedinamenti, appostamenti sotto casa o fuori dal luogo di lavoro. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. è possibile, comunque, prima di decidere sporgere formale querela, esporre i fatti alle autorità avanzando richiesta di ammonimento al Questore nei confronti dell'autore della condotta.
La parola stalking deriva dal linguaggio tecnico-gergale della caccia e letteralmente significa "fare la posta". In termini psicologici, lo stalking è un complesso fenomeno relazionale che viene indicato anche come "sindrome del molestatore assillante". Pur trattandosi di un fenomeno estremamente complesso, difficile da delineare nel dettaglio, gli esperti riconoscono tuttavia alcuni fattori che consentono di descriverne i contorni generali.
- lo stalker o molestatore assillante (l'attore)
- la vittima
- la relazione forzata e controllante
che si stabilisce tra i due e finisce per condizionare il normale svolgimento della vita quotidiana della seconda, provocando un continuo stato di ansia e paura. Il fastidio e la preoccupazione risultano, quindi, elementi fondanti e imprescindibili della sindrome del molestatore assillante per configurarla concretamente e darne la connotazione soggettiva che gli è propria. Lo stalking può presentare una durata variabile, da un paio di mesi fino a coprire un periodo lungo anche anni.
Come e quando sporgere querela?
La querela è una dichiarazione facoltativa con la quale un soggetto che ha subito (o ritiene di aver subito) un reato, sia di persona che per mezzo di un avvocato manifesta la volontà che si proceda penalmente contro l'autore.
Può essere presentata oralmente o per iscritto o al Pubblico Ministero, o un ufficiale di Polizia Giudiziaria (Carabinieri o Polizia) non oltre il termine di tre mesi dal giorno in cui é stato commesso il fatto che costituisce il reato.
Nel caso in cui la persona offesa sia minore, la querela può essere presentata da colui che esercita la tutela sulla stessa, nell'interesse del minore d'età.
ISA ONLINE - TEST AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO
Compilando questo questionario la aiutiamo a capire:
-
Se nella relazione con il suo partner o con un suo ex partner ci sono segnali di rischio di violenza o se si tratta di semplici litigi;
- E se nel caso subisca violenza, che pericolo c’è che lei possa subire ulteriori vessazioni e se è opportuno che si rivolga a qualcuno per chiedere aiuto.Il questionario è anonimo, a tutela della sua privacy.
È importante rispondere a ogni domanda e in base alle sue risposte verrà calcolato un ‘profilo di rischio di violenza’, e le verranno dati alcuni consigli e indicazioni su cosa è opportuno fare.
Per partner (o ex partner) qui si fa riferimento "al marito, fidanzato o il convivente ma anche l’amante o un partner occasionale con cui ha o ha avuto una relazione problematica".
Risponda anche se pensa di non subire violenze gravi.