EFFETTI DELLA SEPARAZIONE

 

La separazione comporta la mancanza della libertà di stato :

la separazione non scioglie il vincolo coniugale per cui permane la condizione giuridica di coniuge.

Ne consegue che:

•  i separati non possono contrarre nuovo matrimonio;
•  la moglie può ancora portare il cognome del marito;
•  gli effetti successori non mutano, salvo in caso di addebito;
•  il coniuge separato non può richiedere l'adozione di minori;
•  è inoperativa la presunzione di concepimento durante il matrimonio;

Cosa accade allorchè intervenga la riconciliazione?
Nel caso in cui sia già proposta la domanda di separazione personale dei coniugi comporta l'abbandono della causa . Se invece la riconciliazione avviene dopo che è intervenuta la separazione -sia per omologa, sia per sentenza, - interviene il disposto di cui all'art. 157 C.C. ove si prevede che i coniugi possono far cessare lo stato di separazione di comune accordo senza necessità dell'intervento del giudice, ripristinando nella sua pienezza la comunione coniugale.

Per giurisprudenza costante affinché vi sia riconciliazione –nel senso che questa produca effetti- si deve andare oltre la semplice dichiarazione dei coniugi. Infatti deve essere ripristinata una reale comunione materiale e spirituale dei coniugi.

Con la riconciliazione si interrompe il periodo triennale di separazione che costituisce il principale presupposto per il divorzio.

La riconciliazione rende di nuovo operante il principio della presunzione di concepimento dei figli durante il matrimonio.

Qual' è la Legge applicabile nella separazione personale dei coniugi ?
Il Giudice italiano è competente se:

•  il convenuto sia residente o domiciliato in Italia;
•  uno dei coniugi sia cittadino italiano o in Italia sia stato celebrato il matrimonio;
•  la legge straniera non preveda l'istituto della separazione;

In ogni caso la legge applicabile alla separazione personale dei coniugi è la comune legge nazionale dei coniugi al momento in cui viene richiesta la separazione. Nel caso la legge dello Stato di appartenenza manchi, viene applicata la legge dello Stato nel quale si svolge in prevalenza la vita matrimoniale.

Il cittadino italiano può ottenere anche all'estero la sentenza di separazione per quanto il matrimonio sia stato celebrato in Italia.